La nostra azienda fornisce la consulenza per la valutazione dei rischi attraverso la corretta gestione di registri e dei documenti della sicurezza sul lavoro. I nostri sistemi sono orientati alla prevenzione, protezione e gestione del rischio misurato in base alle esigenze dell’impresa. Gruppo Alpha Servizi affianca il datore di lavoro nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per gli studi professionali e aziende a medio e basso rischio. Dall’analisi delle attività svolte, alla valutazione del rischio fino al rilascio del relativo documento, in cui sono indicate le misure e le procedure da attuare per ridurre ogni tipologia di rischio.
Il DVR, disciplinato dall’art. 28 del D.lgs. 81/2008, è il documento di valutazione dei rischi che contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute generati dalle attività lavorative. Lo scopo del DVR è quello di garantire la sicurezza sul lavoro, identificando i rischi ed individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento di sicurezza obbligatorio in tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore. Nel caso del condominio, dunque, l’amministratore è obbligato alla redazione del DVR solo se ha dei lavoratori alle proprie dipendenze assunti con contratto di lavoro subordinato. L’esempio più ricorrente è la presenza del portiere dipendente del condominio. In questo caso l’amministratore, in veste di datore di lavoro, dovrà redigere il DVR.
Il DUVRI, disciplinato dall’art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, a differenza del DVR, è legato al tipo di attività che viene svolta all’interno di un contratto di appalto, somministrazione o opera a cui va allegato, con lo scopo di valutare i rischi determinati dall’interferenza tra lavoratori del committente e lavoratori dell’appaltatore. Nel caso del condominio, il DUVRI dovrà essere redatto dall’amministratore solo se ricorrono due condizioni: il condominio ha dei lavoratori alle proprie dipendenze, il condominio affida dei lavori in appalto e ne derivano delle interferenze, nell’ambito del condominio stesso, tra dipendenti diretti e dipendenti dell’appaltatore. L’esempio più ricorrente è la presenza del portiere dipendente del condominio e l’affidamento da parte di questo del servizio della pulizia delle scale ad una ditta esterna. In questo caso l’amministratore redigerà il DVR, in quanto datore di lavoro del portiere, e il DUVRI, in quanto committente della ditta appaltatrice che svolgerà il servizio di pulizia delle scale.
Il R.A.C. (Registro Anagrafe Condominiale) raccoglie le informazioni anagrafiche di tutti i condomini e degli eventuali occupanti delle unità immobiliari. In esso vengono registrati le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, e i dati relativi alla sicurezza dell’edificio. È responsabilità dell’amministratore del condominio o di un delegato incaricato assicurarsi che tutte le informazioni siano correttamente riportate nel registro. È importante anche tenere il registro sempre aggiornato, in modo da riflettere qualsiasi cambiamento di residenza o di situazione familiare dei condomini.
Il R.A.S. (Registro Anagrafe Sicurezza) è un fascicolo tecnico presente all’interno del registro anagrafe condominiale e contenente tutti i dati relativi alle condizioni di sicurezza degli impianti, delle strutture e delle parti comuni dell’edificio (certificazioni comprese).
Il R.A.S. pertanto è un fascicolo di fondamentale importanza che ha l’obiettivo di evitare l’esposizione a rischi di incidenti per chiunque abiti o acceda al condominio.
La valutazione del rischio da scariche atmosferiche è un obbligo previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 e prevede che il datore di lavoro debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro. Dal 1° giugno 2020 la valutazione del rischio di fulminazione deve essere aggiornata almeno ogni 5 anni. Se la valutazione del rischio fulminazione ha più di 5 anni (oppure è antecedente al 1 giugno 2020), occorre aggiornare la valutazione.