Mediante un organismo di ispezione di terza parte indipendente (tipo A) che operando conformemente ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 svolgiamo attività di ispezioni e controllo di terza parte su tutte le attività di propria competenza in qualità di Ente Abilitato o di Ente Esperto secondo i casi. Eseguiamo controlli periodici (anche volontari) su impianti e singole attrezzature per verificarne lo stato di usura ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza minimi previsti dalle leggi o dalle norme tecniche.
Per verificare la corretta funzionalità dell’ascensore, in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 162/99 ss.mm.ii, il responsabile dell’attività deve obbligatoriamente affidare l’incarico ad un ente abilitato, al fine di programmare le verifiche con periodicità biennale che saranno effettuate da un ingegnere iscritto all’albo e regolarmente abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico. I principali obblighi relativi alla sicurezza sugli impianti ascensori, che l’Amministratore/Proprietario deve intraprendere per assicurarsi una completa copertura dal punto di vista della responsabilità civile e penale, sono regolamentati dal D.P.R. 162 del 30.04.1999 e ss.mm.ii. e sono:
• messa in esercizio dell’ascensore (art.12 del D.P.R. 162/99 ss.mm.ii.): per poter esercire l’ascensore, l’amministratore/proprietario deve comunicare la messa in esercizio al comune competente entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’installatore, conseguentemente l’ufficio competente del comune assegnerà all’impianto un numero di matricola;
• affidamento dell’effettuazione delle verifiche periodiche biennali agli Organismi Abilitati (art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm,ii.); La verifica periodica è diretta ad accertare se tutte le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche;
• verifica straordinaria da parte di Organismi Abilitati (art. 14 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.). La verifica straordinaria è diretta ad accertare la conformità dell’ascensore in seguito a modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione (cosi come definite al punto i) comma 1, art. 2 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.):
- in seguito a verbale di verifica periodica con esito negativo;
- in seguito ad un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da un infortunio;
- per tardiva messa in esercizio.
• deve far effettuare regolari manutenzioni all’impianto (art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.);
• deve assicurare la disponibilità del libretto dell’impianto in fase di verifica (art. 16 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.)
II D.P.R. 462/01 impone ai proprietari/Amministratori degli impianti elettrici i seguenti obblighi:
• L’omologazione degli impianti di messa a terra, si considera acquisita dopo aver inviato la dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore, entro 30 giorni dalla messa in esercizio all’INAlL ed all’ASL (o all’ARPA), ovvero qualora presente nel Comune solo allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- La necessità di provvedere in prima persona all’affidamento agli Organismi Abilitati, come Ente Certificazioni S.p.A. per l’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie con le periodicità dettate dal decreto stesso;
- A far effettuare regolari manutenzioni dell’impianto e sottoporre lo stesso a verifiche periodiche da parte degli Enti ed Organismi di cui al punto precedente.
- Dichiarazioni di Conformità per gli impianti di messa a terra installati dopo il 13 Marzo 1990;
- Dichiarazione di Rispondenza per gli impianti di messa a terra realizzati post 13 Marzo 1990 e ante 27 Marzo 2008 privi di dichiarazione di conformità;
- Progetto redatto da tecnico abilitato. Il progetto è obbligatorio se la potenza installata è superiore a 6 kW e se l’attività a cui è asservito rappresenta attività soggetta a prevenzione incendi.
Periodicità delle verifiche:
- Biennale nei casi di Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, riportate nell’allegato 1 del D.P.R. 151/11.
- Quinquennale per tutti gli altri casi non rientranti nei precedenti esposti.
Il Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, pone a carico del Responsabile dell’attività l’obbligo di sottoporre i propri impianti a verifica periodica. Il D.P.R. 462/01 legittima gli Organismi Abilitati a svolgere le suddette attività di verifica.
Per garantire la sicurezza, bisogna verificare che le aperture automatizzate (cancelli carrai, basculanti, ecc. se motorizzati) rispondano alla normativa vigente (presenza della marcatura CE) al momento dell’installazione e qualora l’automazione fosse stata installata antecedentemente all’uscita della Direttiva Macchine far verificare che la stessa sia conforme alle norme in materia di sicurezza.
Offriamo ai clienti le verifiche periodiche sulle chiusure motorizzate per tutti coloro che hanno la necessità di controllare lo stato di conservazione e le conformità agli obblighi di legge attualmente previsti per cancelli, porte da garage e portoni già installati.
Tale servizio comprende:
- Screening iniziale della documentazione rilasciata a suo tempo dal fabbricante;
- Rilascio del rapporto tecnico di verifica contenente gli esiti delle prove effettuate al fine di individuare le conformità presenti sui prodotti in esame e le relative azioni correttive finalizzate al raggiungimento della conformità alle norme oggi in vigore.